L’INTERVENTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE
La legge consente la possibilità di poter intervenire in una procedura esecutiva già instaurata, evitando al creditore il costo del procedimento monitorio o quello per l’instaurazione di un autonomo procedimento.
L’art. 499 c.p.c. consente, a chiunque disponga di un titolo esecutivo, di intervenire in una procedura esecutiva, acquistando il diritto di provocarne i singoli atti e di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita o di prendere parte all’assegnazione del credito.
Hanno facoltà di intervenire nella procedura esecutiva anche i creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o vantino un diritto di pegno o altro diritto di prelazione risultante dai registri pubblici. Nei loro confronti la norma prescrive che debbano ricevere formale comunicazione dell’intervenuto pignoramento, onde consentire il loro eventuale intervento nella procedura esecutiva.
L’intervento è consentito anche nell’ipotesi nel quale un creditore, imprenditore commerciale o, più in generale, titolare di impresa soggetta a registrazione, non disponga di un titolo esecutivo, cd. intervento non titolato, ma vanti un credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e, dunque, dal libro giornale e dal libro degli inventari, ma anche dalle “scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.
Detto intervento dovrà avere come oggetto un credito pecuniario, sorto anteriormente al pignoramento e documentato dall’estratto autenticato delle scritture contabili.
L’intervento si attua mediante ricorso, formalizzato da un legale munito di procura alle liti, col quale si chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o all’assegnazione del credito pignorato.
Il ricorso per intervento titolato non deve essere notificato al debitore, il quale a seguito della notifica dell’atto di pignoramento, è già a conoscenza della procedura esecutiva instaurata nei suoi confronti e della possibilità di effettuare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio al fine di ricevere le comunicazioni relative alla stessa.
Pertanto, se sceglie di rimanere estraneo alla procedura non potrà dolersi di non aver avuto conoscenza degli interventi depositati nel corso della stessa.
La notifica del ricorso per intervento è prevista, invece, nell’ipotesi di intervento non titolato. Ai sensi del terzo comma dell’art. 499 c.p.c., il creditore, entro dieci giorni dal suo deposito, è tenuto a notificare al debitore l’atto di intervento, unitamente all’estratto autenticato delle scritture contabili.
Ponendo l’esame al momento nel quale viene formalizzato l’intervento la norma prevede che debba essere depositato “prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione”.
La tempestività o meno dell’intervento ha effetti non poco trascurabili per il creditore, il quale se intervenuto tardivamente, potrà soddisfarsi solo su quanto residua all’esito della distribuzione del ricavato della vendita in favore del creditore procedente e dei creditori tempestivi. Fa eccezione il caso in cui ad intervenire tardivamente sia stato un creditore iscritto o avente un diritto di prelazione, il quale concorrerà comunque alla distribuzione in ragione del proprio diritto di prelazione.
Relativamente all’intervento cd. non titolato, ovvero non supportato da titolo esecutivo, la norma prevede una particolare disciplina al fine di consentire la soddisfazione di detti crediti, sempre che gli stessi non siano disconosciuti dal debitore esecutato.
All’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita, il giudice, ove siano presenti interventi non titolati, fisserà una apposita udienza di comparizione dei creditori non titolati e del debitore, ove lo stesso dovrà dichiarare quali crediti, non fondati su titolo esecutivo e in quale misura, egli intenda riconoscere. A seguito del riconoscimento del credito, il creditore potrà partecipare alla fase distributiva.
Ove sia stato formalizzato il disconoscimento del credito, il giudice non potrà procedere alla sua distribuzione e, su espressa richiesta del creditore intervenuto, disporrà l’accantonamento delle relative somme, in attesa che il medesimo creditore, entro trenta giorni, si attivi per munirsi di titolo esecutivo in relazione al medesimo credito.
La distribuzione delle somme così accantonate potrà avvenire, non oltre il termine di tre anni, su istanza della medesima parte creditrice che abbia ottenuto nel termine il titolo esecutivo.