DECRETO INGIUNTIVO PROVVISIORIAMENTE ESECUTIVO E AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO

È noto il problema relativo all’opponibilità alla curatela in sede di ammissione al passivo del decreto ingiuntivo notificato e non opposto prima della dichiarazione di fallimento – rectius liquidazione giudiziale – del debitore, al quale però manchi il provvedimento di esecutività ex art. 647 c.p.c.

Il problema è rilevante per più ragioni poiché, se il decreto ingiuntivo non è opponibile, non è possibile procedere all’ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale del credito, delle spese liquidate e neppure riconoscere i privilegi che derivino da tale provvedimento, come l’ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo, emesso in via provvisoriamente esecutivo, che non sia dichiarato definitivo ex art. 647 c.p.c.

Esaminiamo in termini pratici l’argomento partendo dal decreto ingiuntivo per pagamento di somma che può essere emesso (art. 642 c.p.c.) o reso (art. 648 c.p.c.) provvisoriamente esecutivo, qualora ne sussistano i presupposti di legge. Il debitore può proporre l’eventuale opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), altrimenti il decreto diviene definitivo.

La definitività ed esecutorietà del decreto non consegue automaticamente alla mancata opposizione, ma richiede un’attività di valutazione della regolarità della notifica e dell’inutile spirare del termine, riservata al giudice che ha emesso il decreto: solo quando tale verifica dà esito positivo, allora il decreto ingiuntivo può essere munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

L’art. 204 n. 2 lett. c), CCII, prevede che siano ammessi con riserva al passivo della liquidazione giudiziale i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale.
Perché siano ammessi con riserva, dunque, i crediti devono essere accertati con sentenza emessa ma non passata in giudicato prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, sempre che il curatore ritenga di impugnare la medesima sentenza o proseguire il giudizio di impugnazione già avviato.

Ove il decreto ingiuntivo, è ancora opponibile o è pendente il giudizio di opposizione, esso non può costituire titolo per l’ammissione al passivo. In tale evenienza, il creditore potrà insinuare il credito al passivo, supportando la domanda con documenti comprovanti la titolarità dello stesso e detta circostanza dovrà essere accertata durante la procedura di verifica dei crediti ex art. 151 CCII.

Solo nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato munito di formula esecutiva, cd. definitiva, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il credito può dirsi giudizialmente accertato e costituire titolo per l’ammissione allo stato passivo. Il decreto ingiuntivo, infatti, può dirsi passato in giudicato solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà. Nessun rilievo assumono le circostanze relative all’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà né la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Mentre, se alla data del fallimento il decreto ingiuntivo non era ancora definitivo, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, lo stesso è inopponibile alla liquidazione giudiziale ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset; di conseguenza vanno escluse dallo stato passivo le spese liquidate nel decreto e, si ricorda, vengono meno, nei confronti della massa, anche gli eventuali effetti dell’iscrizione ipotecaria ottenuta dal creditore in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall’epoca dell’iscrizione.

La Cassazione con sentenza n. 12055/2015 ha ribadito che, ai fini dell’opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori concorsuali, il creditore debba necessariamente ottenere la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Ciò in quanto l’efficacia del giudicato formale e sostanziale per il decreto deriva dalla pronuncia di esecutorietà.

Tale dichiarazione, ai sensi del dettato letterale dell’art. 647 c.p.c., deve essere effettuata da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Quest’ultimo, infatti, verificata la regolarità della notificazione, il decorso del termine e la mancata opposizione o costituzione in termini, lo dichiara definitivamente esecutivo.

Tale controllo si differenzia da quello effettuato da parte del cancelliere ai sensi degli articoli 124 e 153 disp att. c.p.c., che attesta unicamente l’evidenza del fatto storico della mancata opposizione e del decorso del termine. L’attività del giudice, al contrario, valuta la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti, e che la mancanza di opposizione sia dipesa, pertanto, da una scelta del debitore ingiunto. Consiste, pertanto, “in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.”.

Per quanto sopra, il credito portato da decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva non può essere ammesso allo stato passivo, neppure con riserva, a nulla rilevando l’avvenuta eventuale concessione della provvisoria esecutività.