DECESSO DEL DEBITORE E RECUPERO DEL CREDITO

Il decesso del debitore rappresenta un’eventualità nella gestione del recupero dei crediti.
Affrontiamo le questioni più rilevanti per trovare le soluzioni pratiche.

La prima problematica da affrontare è, senz’altro, quella dell’esistenza di un titolo esecutivo, quale presupposto necessario per intraprendere una procedura esecutiva.

Se il creditore, alla morte del debitore, dispone già di un titolo esecutivo non si pone alcun problema al riguardo, potendo agire nei confronti degli eredi del debitore deceduto, notificando a questi ultimi tutti gli atti.

L’art. 477 c.p.c. consente, infatti, entro un anno dal decesso del debitore, di procedere alla notificazione degli atti direttamente agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultima residenza del de cuius.

La questione preliminare, ai fini della notifica dell’atto di precetto, è quella dell’individuazione dei soggetti che hanno ereditato il patrimonio del debitore e che subiranno l’azione esecutiva.

In tutti questi casi si dovrà, preliminarmente, verificare se vi sono state accettazioni o rinunce da parte dei chiamati all’eredità del soggetto deceduto.

A tal fine il creditore può, in primo luogo, accedere al Registro delle successioni, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale Civile, del luogo nel quale si è apertala successione.

Sarà necessario, inoltre, eseguire un’ispezione ipotecaria sui beni eventualmente di proprietà del de cuius. Se gli accertamenti riveleranno l’avvenuta accettazione espressa dell’eredità, si potrà dar corso alla notifica dell’atto di precetto nei confronti degli eredi, per poi incardinare l’azione esecutiva desiderata.

Se, invece, le verifiche avranno avuto esito negativo (rinuncia all’eredità o assenza di qualsivoglia accettazione/rinuncia), ci si dovrà soffermare sulla data del decesso del debitore.

Ove siano trascorsi oltre dieci anni dalla data di apertura della successione e il diritto di credito non risulti ancora prescritto a tale data, il patrimonio del de cuius è da considerarsi devoluto allo Stato, ai sensi dell’art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione/rinuncia dei chiamati. In tale ipotesi, lo Stato è responsabile verso i creditori nei limiti dei beni acquisiti.

Ove invece, ci si trovi ancora nel corso del decennio successivo all’apertura della successione, occorrerà preliminarmente eseguire gli accertamenti anagrafici che consentano di individuare i chiamati all’eredità del debitore deceduto.

In mancanza di chiamati all’eredità entro il sesto grado di parentela, il creditore può adire il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e chiedere, ai sensi degli artt. 528 e segg. c.c., che venga nominato un curatore dell’eredità giacente, sarà quest’ultimo a “subire” l’eventuale esecuzione immobiliare che il creditore incardinerà.

Nell’ipotesi in cui emergesse l’esistenza di chiamati all’eredità, si dovrà valutare lo strumento di natura giudiziale più adeguato al caso di specie per l’individuazione degli eredi.

L’ordinamento, infatti, prospetta due diverse soluzioni: l’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. ed il giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede.

Residua, infine, l’eventualità in cui il decesso del debitore intervenga in epoca successiva a quella di avvio della procedura esecutiva, vale a dire, in epoca successiva al pignoramento.
Nell’ambito di un’esecuzione pendente, il decesso non ha alcuna conseguenza sul prosieguo dell’esecuzione.

In tale evenienza, la morte del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo. La Corte di Cassazione si è pronunciata nel caso di sopravvenuta interdizione del debitore, stabilendo che questi eventi non danno luogo all’interruzione del processo esecutivo diversamente da quanto, invece, avviene per il processo di cognizione (Cassazione Civile, Sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).

Mentre il processo di cognizione richiede il costante rispetto del principio del contraddittorio, nel processo esecutivo non si svolge alcun accertamento, più semplicemente, si attua un procedimento senza giudizio.

Nel primo è infatti necessario l’accertamento dell’esistenza o meno di una determinata pretesa tra le parti in causa. Accertamento che si consolida nel titolo esecutivo. Nel processo esecutivo si attua unicamente il procedimento finalizzato a soddisfare il credito, già accertato, in favore del creditore procedente.

La procedura esecutiva, pertanto, continuerà nonostante la morte del debitore e i suoi eredi avranno unicamente la facoltà di intervenire e, se ricorrano i presupposti, di formulare eventuali opposizioni.